a cura di Andrea Gatti
BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 15. Juli 2020 – 1 BvR 1630/20
La sesta ordinanza bavarese per la protezione delle infezioni (Sechste Bayerische
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) del 19 giugno 2020, per ottemperare al requisito della distanza, obbligava alcuni studenti a seguire lezioni sulle piattaforme online. Tale modalità avrebbe danneggiato sia gli studenti (nel loro diritto all’istruzione) sia i genitori (che avrebbero dovuto rinunciare al loro lavoro per assistere i figli a casa). Il Tribunale costituzionale, oltre a dichiarare innanzitutto il ricorso non ricevibile per non esaurimento dei mezzi di impugnazione conclude che l’emissione di un ordine provvisorio avrebbe avuto come conseguenza di reintrodurre, senza alcuna restrizione, l’insegnamento regolare nelle scuole, ciò comportando una intollerabile violazione del
principio di precauzione. Alla luce dei pericoli per la vita e l’incolumità fisica, gli interessi di coloro che chiedono un ripristino delle operazioni scolastiche normali passa così in secondo piano, anche in considerazione del fatto che le misure sono temporane.
Keywords: BVerfG, Tribunale costituzionale tedesco, Covid-19, diritto all’istruzione, diritto alla professione.