a cura di Andrea Gatti
BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 18. Juni 2020 – 1 BvQ 69/20
Una coppia tedesca residente negli Stati Uniti che voleva far ritorno ad Amburgo riteneva che la differenziazione tra chi arrivava da un Paese considerato a rischio e chi no costituisse una discriminazione e che inoltre il regolamento normativo non fosse fornito di una base giuridica adeguata. Qualche giorno dopo, il Tribunale amministrativo di appello accoglieva le ragioni della città di Amburgo e stabiliva che i ricorrenti trascorressero il restante del periodo di quarantena in casa. Il Tribunale costituzionale, nel confermare il provvedimento dei giudici d’appello, ha ritenuto che, considerati nel loro insieme, gli interessi della popolazione generale nella protezione contro la diffusione del coronavirus non superano gli interessi dei richiedenti di abbreviare il tempo della quarantena.
Keywords: BVerfG, Tribunale costituzionale tedesco, Covid-19, obbligo della quarantena, libertà di circolazione, diritto all’integrità fisica