In relazione alla forza maggiore, e fatto salvo un diverso accordo tra le parti, le corti
popolari sono tenute ad adottare i seguenti criteri direttivi: a) laddove la situazione
epidemica comporti il fallimento dell’esecuzione contrattuale, le parti contraenti
possono essere esentate in tutto o in parte delle loro responsabilità; b) laddove la
situazione epidemica o le relative misure di prevenzione e controllo in atto causino
difficoltà nell’esecuzione del contratto, le parti contraenti possono rinegoziare il
contratto. In quest’ultimo caso, le corti popolari devono rafforzare il proprio lavoro
sulla mediazione.
Parole chiave: Covid-19, rapporti contrattuali, forza maggiore.